COS' È IL D.O.P.

marchio D.O.P.

 

CERTIFICAZIONE DELL' OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA D.O.P. ( Reg. CEE n. 2081/92 ) " RIVIERA LIGURE " ( Reg. CE 13/97 ).


Le Camere di Commercio di Imperia Savona Genova e La Spezia, designate quali autorità pubbliche incaricate di esercitare l'attività di controllo e di certificazione per l' olio extra vergine di oliva DOP "Riviera ligure", hanno elaborato un Piano di Controllo secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari.
I presupposti per la certificazione del prodotto debbono rispondere a determinati requisiti di conformità relativi a:
- origine
- processo produttivo
- processo di trasformazione
- prodotto

A questo proposito è stato istituito, presso le Camere di Commercio, un albo degli oliveti: comprende i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine.

Il produttore, effettuata la denuncia degli oliveti e in seguito quella di produzione delle olive, denunce verificate dalla Regione Liguria, per utilizzare la DOP deve sottoporre le partite di olio ( prima di immetterle al consumo ) ad esame organolettico ( esame relativo a colore odore e sapore ) e ad analisi chimico-fisica, per accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione ( Reg. 123/97 ).

Solo in seguito all' esito positivo del controllo la Camera di Commercio rilascia il Certificato di idoneità all' utilizzo della DOP dell' olio extra vergine di oliva "Riviera Ligure".

Tale procedura, qui riportata nelle parti essenziali, richiede un impegno in termini di tempo e comporta anche dei costi.

Ciò al fine di valorizzare un prodotto nella sua specificità, per questo la denominazione è accompagnata dalle menzioni geografiche aggiuntive: Riviera dei fiori, Riviera del Ponente Savonese, Riviera di Levante, e per offrire una garanzia a coloro che ricercano un prodotto tipico di qualità.

 
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