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COS' È IL D.O.P.
CERTIFICAZIONE DELL' OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA D.O.P. ( Reg. CEE n. 2081/92 ) " RIVIERA LIGURE " ( Reg. CE 13/97 ).
A questo
proposito è stato istituito, presso le Camere di Commercio, un
albo degli oliveti: comprende i terreni olivati le cui caratteristiche
consentono la produzione della denominazione di origine. Il produttore,
effettuata la denuncia degli oliveti e in seguito quella di produzione
delle olive, denunce verificate dalla Regione Liguria, per utilizzare
la DOP deve sottoporre le partite di olio ( prima di immetterle al consumo
) ad esame organolettico ( esame relativo a colore odore e sapore ) e
ad analisi chimico-fisica, per accertarne la rispondenza ai requisiti
previsti dal disciplinare di produzione ( Reg. 123/97 ). Solo in seguito
all' esito positivo del controllo la Camera di Commercio rilascia il Certificato
di idoneità all' utilizzo della DOP dell' olio extra vergine
di oliva "Riviera Ligure". Tale procedura,
qui riportata nelle parti essenziali, richiede un impegno in termini di
tempo e comporta anche dei costi. Ciò al fine di valorizzare un prodotto nella sua specificità, per questo la denominazione è accompagnata dalle menzioni geografiche aggiuntive: Riviera dei fiori, Riviera del Ponente Savonese, Riviera di Levante, e per offrire una garanzia a coloro che ricercano un prodotto tipico di qualità. |
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